Di tutte le pene la più inutile e crudele, in Italia, è il cosiddetto ergastolo ostativo.
Si tratta di una pena che non si sconta: la si subisce e basta, come la pena di morte. Chi vi è condannato si trova nella condizione di non avere alcuna realistica prospettiva di uscire di prigione mai se non mandando in prigione qualcun altro al posto suo.
Questo orrore, che fa pensare più ad un sistema totalitario che ad uno stato di diritto, è figlio di due storture, inutili e crudeli tanto quanto: il sistema premiale dell’ordinamento penitenziario e la pena dell’ergastolo.
La pena dell’ergastolo è, per definizione, “carcere a vita”. Fine pena 99/99/9999 come è scritto nei sistemi informatici dell’amministrazione penitenziaria. Uscire prima si può: avvalendosi del beneficio della libertà condizionale. Beneficio che può essere richiesto, ma non necessariamente viene concesso, dopo aver scontato almeno 26 anni di detenzione.
La legislazione premiale, invece, prevede che alcuni comportamenti (buona condotta, ravvedimento, dissociazione, pentimento…) possano permettere al condannato di accedere a determinati benefici riducendo, ad esempio, la durata del periodo detentivo.
Alcuni detenuti condannati per reati considerati più gravi (sequestro di persona, associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti e via discorrendo) possono accedere ai benefici esclusivamente se riconosciuti come collaboratori di giustizia. Poiché la libertà condizionale è considerata un beneficio sono altrimenti condannati a scontare interamente la pena, che per una condanna all’ergastolo corrisponde al carcere a vita (fine pena: 99/99/9999).
Legge 23 dicembre 2002, n. 279, Art. 1
(Modifiche all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354):1. L’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione violenta dell’ordinamento costituzionale,[…], solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, Art. 58-ter
(persone che collaborano con la giustizia):1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell’articolo 21, del comma 4 dell’articolo 30- ter e del comma 2 dell’articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati.
L’Unione delle Camere Penali Italiane affronterà questo argomento il 17/18 maggio nel convegno DETENZIONE E DIRITTI UMANI – Il regime del 41 bis O.P.; il reato di tortura; l’ergastolo ostativo.
Sarebbe utile che si approfittasse dell’occasione per rispondere alla domanda posta dalla più inutile e crudele delle pene non limitandosi ad aggiungere una nuova condizione (fosse anche “migliorativa”) ma intervenendo sulle due esistenti, che ne sono la causa. Agendo, per così dire, alla radice ed eliminando due storture, inutili e crudeli tanto quanto.
tommaso aprile 2013