Si sente parlare in questi giorni di 41 bis in relazione ad alcune scritte apparse sui muri della città di Milano.
Tralascio completamente la questione delle scritte, e dell’attenzione che hanno suscitato, che merita un’attenzione diversa, per concentrarmi brevemente sul loro oggetto, sicuramente più importante.
In Italia, i circa 700 detenuti in regime di 41 bis (comma dell’Ordinamento Penitenziario definito “situazioni di emergenza” altrimenti noto come “carcere duro”) passano rinchiusi, da soli, con divieto di parlare da cella a cella, 22 ore al giorno. Le altre due ore le passano in compagnia di al massimo altri tre detenuti scelti dall’amministrazione giudiziaria.
I colloqui con i familiari (un’ora al mese) avvengono dietro un vetro per mezzo di un microfono. Non c’è contatto fisico ed anche la voce è mediata dall’impianto citofonico.
Il 41 bis è in vigore dal 1992 e ci sono persone in situazione di emergenza che da 22 anni non toccano essere umano, per una carezza, una pacca sulla spalla, che non siano i tre detenuti della socialità, le guardie o il loro avvocati.
Queste persone non possono tenere più di tre libri in cella e da qualche anno non possono neanche ricevere libri o riviste dall’esterno ma possono solo acquistarli attraverso la direzione del carcere.
Non possono tenere in cella un fornelletto per cucinare e pare che anche i vestiti siano contingentati.
La loro corrispondenza è filtrata dalla censura e passa con estrema lentezza. Quando passa.
Il 41 bis viene applicato direttamente dall’amministrazione penitenziaria senza bisogno di un parere della magistratura.
Il 41 bis non è una “pena” da scontare a seguito di una “condanna” ossia non c’è una sentenza che stabilisca che un reo riconosciuto come tale debba passare un determinato lasso di tempo in questa condizione.
Gran parte dei detenuti al 41 bis è in attesa di condanna definitiva, alcuni non hanno neanche una sentenza di primo grado ossia, secondo il nostro ordinamento, si tratta di presunti innocenti.
Quando si è al 41 bis è possibile passare ad altro regime detentivo solo “aiutando concretamente l’autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati“.
Il 41 bis è un “sistema detentivo” che viene applicato secondo le regole dell’ordinamento penitenziario, per un tempo indeterminato, che ha la finalità di isolare completamente il detenuto per spingerlo a collaborare attivamente con la giustizia fornendo delle informazioni.
Non fosse altro che per l’indeterminatezza giuridica dello strumento e per il mercimonio tra supplizio e tradimento, non si fa troppa fatica a riconoscere che si tratta di una forma di tortura.
tommaso, luglio 2015
anche qui https://forum.termometropolitico.it/239612-antigone-41bis-serenamente-incostituzionale.html
e qui http://ilgarantista.it/2015/04/20/tortura-e-reato-ma-il-41-bis-e-tortura/
e qui: http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/calderon/conclus.htm
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